Scenari Standard Italiani e Scenari Standard Europei

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Gli Scenari Standard (IT-STS01 e IT-STS02) sono il risultato di una serie di studi e analisi del rischio già pre-calcolato, che permettono agli operatori e soprattutto ai piloti in possesso dell’Attestato di Pilota Remoto per le Operazioni Critiche abbreviato in CRO, di lavorare o per meglio dire volare in certe condizioni, rispettando le Linee Guida contenute negli Scenari Standard. Le Linee Guida contengono elementi di dettaglio di tipo interpretativo o procedurale per facilitare l’utente nella dimostrazione di rispondenza ai requisiti normativi. Sono generalmente associate a Circolari. Dato il loro carattere non regolamentare, i contenuti delle Linee Guida (LG) non possono essere ritenuti di per se obbligatori. Quando l’utente interessato sceglie di seguire le indicazioni fornite nelle LG, ne accetta esplicitamente le implicazioni sul proprio impianto organizzativo da esse come risultante ed esprime il proprio forte impegno a mantenersi aderente ad esse ai fini della continua rispondenza al requisito normativo interessato.
Secondo le Linee Guida LG 2020/001-NAV del 30 settembre 2020 dell’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (ENAC), le “dichiarazioni” di assunzione di responsabilità ad operare in uno o più Scenari Standard (IT-STS-01 e IT-STS-02) rese entro il 31° dicembre 2023 saranno valide fino al 31 Dicembre 2025 (fonte: enac.gov.it). Pertanto, per chi ha conseguito gli scenari IT-STS-01 e IT-STS-02 entro il 31 dicembre 2023, la validità della dichiarazione sarà estesa fino al 31 dicembre 2025.
Per approfondimento leggi anche i nostri articoli IT-STS01 e IT-STS02.

Il Regolamento Europeo (Regolamento d’Esecuzione (UE) 2020/639), nella categoria “specific” introduce due scenari standard per le operazioni con droni. Lo scenario standard STS-01 si riferisce alle operazioni effettuate entro la distanza di visibilità VLOS, ad un’altitudine massima di 120 m sopra un’area di terra controllata in un ambiente popolato, utilizzando un drone di classe CE C5. Questa classe di drone può essere ottenuta anche tramite un kit trasponder da applicare ad un drone di classe C3. La classe C5 consente di sorvolare un’area urbana popolata, purché il pilota sia in possesso dell’attestato pilota categoria A2 e il drone sia dotato del sistema di identificazione remota diretta. Inoltre, la classe C5 introduce anche limiti ben definiti per l’area di buffer contro i rischi a terra.
Lo scenario standard 2 (STS-02) comprende le operazioni che potrebbero essere effettuate oltre la distanza di visibilità (BVLOS), con l’aeromobile senza equipaggio a una distanza non superiore a 2 km dal pilota remoto e in presenza di osservatori dello spazio aereo, a un’ altezza massima di 120 m al di sopra di un’area di terra controllata in un ambiente scarsamente popolato e utilizzando un UAS di classe CE C6.

Riportiamo di seguito il testo del Regolamento di esecuzione (UE) 2020/639 della Commissione Europea del 12 maggio 2020.

“Regolamento di esecuzione (UE) 2020/639 della Commissione Europea del 12 maggio 2020 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 per quanto riguarda gli scenari standard per le operazioni effettuate entro o oltre la distanza di visibilità:

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/639 DELLA COMMISSIONE del 12 maggio 2020 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 per quanto riguarda gli scenari standard per le operazioni effettuate entro o oltre la distanza di visibilità (Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

vista il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell’aviazione civile, che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 57,

considerando quanto segue:

(1) A norma del regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 della Commissione (2), un sistema di aeromobili senza equipaggio («UAS») deve rispettare le limitazioni operative stabilite nelle autorizzazioni operative o in uno scenario standard definito da tale regolamento.

(2) In base all’esperienza degli Stati membri, l’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea (AESA) ha sviluppato due scenari standard per le operazioni.

(3) Lo scenario standard 1 («STS-01») comprende le operazioni effettuate entro la distanza di visibilità («VLOS», visual line of sight), a un’altezza massima di 120 m al di sopra di un’area di terra controllata in un ambiente popolato, utilizzando un UAS di classe CE C5.

(4) Lo scenario standard 2 («STS-02») comprende le operazioni che potrebbero essere effettuate oltre la distanza di visibilità («BVLOS», beyond visual line of sight), con l’aeromobile senza equipaggio a una distanza non superiore a 2 km dal pilota remoto e in presenza di osservatori dello spazio aereo, a un’altezza massima di 120 m al di sopra di un’area di terra controllata in un ambiente scarsamente popolato e utilizzando un UAS di classe CE C6.”

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