Droni in campo: la nuova legge che sblocca l’irrorazione aerea di precisione

Irrorazione con droni

Per anni, in Italia, la parola “irrorazione aerea” è stata quasi un tabù. E per i droni agricoli questo ha significato, di fatto, restare ai margini, nonostante il potenziale enorme in termini di sicurezza, precisione e riduzione di prodotto distribuito.

Con il disegno di legge sulla “semplificazione e digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese” (DDL n. 1184, poi C.2655), approvato definitivamente dal Parlamento, questo scenario cambia in modo profondo.

Al suo interno c’è una norma che interessa direttamente il nostro mondo: l’articolo 6, che introduce nel decreto legislativo 150/2012 il nuovo art. 13-bis “Irrorazione aerea con sistemi aeromobili a pilotaggio remoto”.

Fonte: Senato della Repubblica


Cosa prevede la nuova norma

Il cuore della novità è semplice da riassumere:

Per la prima volta viene espressamente consentita, in via sperimentale, l’irrorazione aerea con droni (UAS) su terreni agricoli.

Più in dettaglio, il nuovo art. 13-bis stabilisce che:

  • l’irrorazione aerea con UAS (come definiti dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/947) è consentita in deroga al divieto vigente,

  • la deroga vale per un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore della disposizione,

  • le operazioni sono ammesse solo su terreni qualificati agricoli dagli strumenti urbanistici.

Non è un “liberi tutti”: la norma costruisce un quadro sperimentale, con condizioni precise.

Le condizioni operative

L’irrorazione con droni dovrà avvenire:

  • nel rispetto del Piano d’azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, quindi dentro la cornice – già esistente – della riduzione dell’impatto ambientale e sanitario;

  • da parte di un utilizzatore professionale di prodotti fitosanitari, in possesso di competenze specifiche e adeguata formazione, che verrà definita da un apposito decreto ministeriale;

  • nel rispetto di tutta la disciplina sullo spazio aereo per i sistemi a pilotaggio remoto, quindi integrandosi con quanto già previsto dal Regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 e dalla normativa ENAC (Regolamento UAS-IT, LG su zone geografiche UAS, ecc.).

Fonte: Senato della Repubblica

Il decreto attuativo: cosa dovrà chiarire

Entro 90 giorni dall’entrata in vigore, un decreto del Ministro dell’agricoltura, di concerto con ambiente, salute e infrastrutture/trasporti dovrà definire:quali tipologie di terreni e colture potranno essere trattate,

  • quali organismi nocivi e quali prodotti potranno essere impiegati,

  • le modalità operative per assicurare il minimo impatto ambientale e prevenire danni alla salute umana e animale.

Senza questo decreto, la norma resta “potenziale”: è quindi un passaggio chiave da monitorare.

SCIA e controllo regionale

La legge prevede anche una procedura amministrativa specifica:

  • prima di iniziare le operazioni, deve essere inviata una SCIA (segnalazione certificata di inizio attività) al servizio fitosanitario regionale,

  • la SCIA può coprire anche interi cicli o l’intero periodo sperimentale, e deve essere accompagnata da una relazione agronomica che dimostri il rispetto di tutte le condizioni previste;

  • i servizi fitosanitari regionali monitorano la sperimentazione e vigilano sul rispetto delle regole.

Per parchi naturali e aree protette, l’uso di UAS per irrorazione sarà possibile solo con autorizzazione dell’ente gestore, che dovrà emanare linee guida ad hoc.

Fonte: Senato della Repubblica


Perché è una svolta per il mondo dei droni

Dal punto di vista di chi lavora con i droni, questa norma è importante per almeno tre motivi:

1. Riconoscimento esplicito del drone come piattaforma di trattamento

Finora l’irrorazione aerea era sostanzialmente pensata per aerei ed elicotteri, con fortissimi limiti e divieti. Il riconoscimento esplicito dell’UAS nel testo di legge sposta il drone agricolo da “eccezione tollerata” a strumento previsto dalla normativa primaria.

2. Cornice nazionale coordinata con il quadro europeo

L’articolo richiama direttamente il regolamento europeo 2019/947, che introduce il modello risk based per le operazioni UAS (categorie open/specific/certified).

Questo significa, in pratica:

  • possibilità di costruire scenari operativi standardizzati per l’irrorazione (ad esempio nella categoria “specific”),

  • maggiore allineamento con gli altri Paesi UE che già stanno sperimentando l’uso di droni per i trattamenti in campo.

3. Spinta concreta all’agricoltura di precisione

La norma è inserita nel capo dedicato proprio allo sviluppo di sistemi di agricoltura di precisione.

Questo apre scenari interessanti:

  • trattamenti mirati solo dove servono (riducendo sprechi e deriva),

  • operazioni più sicure in contesti difficili o pendii,

  • raccolta integrata di dati (multispettrale, termico, ecc.) e intervento immediato con lo stesso mezzo.


Cosa cambia, concretamente, per gli operatori UAS

Ovviamente non basta avere un “drone spray” per decollare domattina.

Dal punto di vista di un operatore professionale, ci sono alcuni punti chiave da tenere a mente:

  1. Formazione e abilitazioni

    • servirà doppia competenza: da un lato quella del pilota/operatore UAS secondo le regole ENAC/EASA; dall’altro quella di utilizzatore professionale di prodotti fitosanitari, con formazione specifica che il decreto attuativo dettaglierà.

  2. Autorizzazioni operative

    • l’irrorazione aerea è, per definizione, un’operazione a rischio non banale (prodotto chimico, quote di volo basse, presenza possibile di persone, infrastrutture);

    • è quindi ragionevole aspettarsi che queste missioni rientrino nel perimetro delle operazioni “specific” ai sensi del Reg. 2019/947, con necessità di autorizzazione ENAC o di aderire a scenari standard che verranno eventualmente pubblicati.

  3. Relazione con il mondo agricolo

    • si apre uno spazio importante per servizi conto terzi a favore di aziende agricole, consorzi, cooperative;

    • ma servirà costruire fiducia: il decreto sui prodotti ammissibili e le linee guida regionali saranno determinanti per capire dove e come il mercato potrà davvero svilupparsi.

  4. Gestione burocratica (SCIA, relazioni, monitoraggi)

    • ogni operazione, o ciclo di operazioni, sarà legata a una SCIA con una relazione agronomica asseverata;

    • quindi servirà una buona integrazione tra agronomi, tecnici fitosanitari e operatori UAS, oltre a una gestione documentale molto precisa.


Criticità e punti aperti

Come ogni sperimentazione, anche questa porta con sé alcune domande:

  • Tempi reali dei decreti
    Il termine di 90 giorni per il decreto attuativo è ambizioso: sarà fondamentale che venga rispettato, per evitare che la norma resti “sulla carta”.

  • Uniformità tra regioni
    I servizi fitosanitari regionali avranno un ruolo chiave: il rischio è quello di avere prassi molto diverse da regione a regione, con operatori che si trovano a lavorare in un quadro poco omogeneo.

  • Integrazione con zone geografiche UAS
    Le operazioni di irrorazione dovranno convivere con il sistema delle UAS geographical zones definito da ENAC (aree vietate, limitate o agevolate per i droni). Qui il coordinamento tra Ministeri, Regioni ed ENAC sarà essenziale.


Conclusioni: una nuova pista da seguire (con attenzione)

Per il mondo dei droni, questo DDL rappresenta una delle aperture più significative degli ultimi anni:

  • riconosce il ruolo degli UAS nell’agricoltura di precisione,

  • crea un percorso sperimentale nazionale,

  • mette a sistema competenze aeronautiche, fitosanitarie e agronomiche.

Non è una rivoluzione immediata, ma è una pista nuova su cui iniziare a rullare.

Su Pegasoaeroamekr.it continueremo a seguire:

  • l’iter dei decreti attuativi,

  • le prime linee guida regionali,

  • i modelli operativi che ENAC e gli operatori UAS costruiranno attorno a questa opportunità.

Se lavori con i droni o nel settore agricolo, questo è il momento giusto per:

  • aggiornare le tue competenze,

  • costruire partnership tra piloti, agronomi e aziende agricole,

  • prepararti a un mercato che, per la prima volta, ha finalmente una base normativa chiara su cui svilupparsi.

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